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"Accordo attrezzature: i chiarimenti del Ministero"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
12/06/2013 -
Con circolare n. 21 del 10 giugno 2013 vengono forniti chiarimenti, tenuto conto della circolare n.12/2013 di
questo Ministero, in merito all’applicazione dell’Accordo del 22
febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di
lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli
operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale
abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i
requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione
dell’art.73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e
successive modifiche ed integrazioni.
La circolare è articolata in
12 punti:
“1. CORSO DI AGGIORNAMENTO DI CUI AL PUNTO 6 DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012
Fermo restando quanto riportato al punto 3 della Circolare n.
12/2013 di questo Ministero, si
conferma che il corso di aggiornamento può essere svolto da un solo docente.
2. RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PER IL MODULO GIURIDICO NORMATIVO (PUNTO 4.2. DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012)
Con riferimento all'Accordo 22 febbraio 2012, Allegato A, punto 4.2., si conferma che il modulo
giuridico-normativa deve essere effettuato una sola volta per ognuno dei seguenti gruppi di allegati:
a) Allegato III
b) Allegati IV, V, VI e VII
c) Allegati VIII e IX
d) Allegato X.
3. DURATA DELLA VALIDITÀ DELL'ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO (PUNTO 6. DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012)
Con riferimento all'Accordo 22 febbraio 2012, Allegato A, punto 6., si chiarisce che con la dicitura
"L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5
anni dalla data di rilascio dell'attestato di
abilitazione" deve intendersi che l'efficacia della stessa
abilitazione ha una durata quinquennale il cui mantenimento è garantito
dall'effettuazione dei corsi di aggiornamento di cui al punto 6.2. del
medesimo Accordo con periodicità almeno quinquennale.
4.
ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE
DEGLI OPERATORI
Le attrezzature di
lavoro
per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 5,
del
D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i., sono esclusivamente quelle elencate alla
lettera A), punto 1,
dell'
Allegato A, dell'Accordo in argomento, e rispondenti alle definizioni ivi riportate.
Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi
non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa. Sono ad
esempio esclusi dalle disposizioni dell'Accordo di che trattasi: i " ponti mobili sviluppabili ad
azionamento manuale", le "piattaforme sottoponte sprovviste di
comandi in piattaforma", i "trattori industriali di solo traino
rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area ferroviaria,
stabilimenti, magazzini", i "carrelli industriali semoventi
sprovvisti di sedile", ecc..
5.
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA – DECORRENZA VALIDITÀ
In
relazione al punto 9.2 dell'Accordo in oggetto, si evidenzia che la formazione
pregressa di cui ai punti 9.1.b) e 9.1.c) del medesimo Accordo, ha validità a
decorrere rispettivamente dalla data di aggiornamento e dalla data di
superamento della verifica finale di apprendimento.
Per
quanto riguarda la formazione pregressa di cui al punto 9.1.a), essa è
riconosciuta senza
bisogno
di ulteriori condizioni e deve ritenersi, allo scopo di dare coerente
attuazione alla previsione stessa, che la validità di 5 anni decorra
dall'entrata in vigore dell'Accordo in argomento.
6.
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA – DOCUMENTAZIONE
Al
fine del riconoscimento dei corsi effettuati precedentemente all'entrata in
vigore dell'Accordo in argomento, si precisa che, in analogia con quanto
previsto per gli Accordi
Stato-Regioni relativi alla formazione dei lavoratori del 21 dicembre 2011 ed in particolare
all'Accordo del 25.07.12, la documentazione indicata nel punto 9.3 dell'Accordo
del 22.02.12 ha natura esemplificativa e non tassativa.
7.
ALLEGATI III E SEGUENTI, PUNTO 1.0
Si
conferma che il punto 1.0 degli allegati III e seguenti dell'Accordo in
argomento va inteso nel senso che il1avoratore deve avere l'abilitazione per
almeno una delle attrezzature di cui ai suddetti allegati, anche se con
caratteristiche costruttive/funzionali diverse da quelle espressamente previste
dallo specifico allegato.
8.
REQUISITI DEI DOCENTI
Con
riferimento all'Accordo 22 febbraio 2012, Allegato A, punto 2.1., laddove si
individuano i
requisiti
di esperienza documentata dei docenti "
sia nel settore della formazione
sia nel settore della prevenzione, "con riferimento ai diversi
argomenti del citato Accordo, deve intendersi che i suddetti due requisiti
devono essere contemporaneamente presenti per ogni docente dei moduli giuridico
e tecnico (e non in senso alternativo). Per quanto riguarda il personale
docente dei moduli pratici è invece richiesta almeno l'
"esperienza
professionale pratica, documentata nelle tecniche dell'utilizzazione delle
attrezzature di che trattasi". Resta inteso che il docente può essere
unico se soddisfa tutti i requisiti riferiti sia ai moduli giuridico e tecnico
che al modulo pratico.
9.
ALLEGATO V: REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER
LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU A TORRE
Con
riferimento all'Accordo 22 febbraio 2012, punto 3.3 dell'Allegato V concernente
il
"Modulo
pratico
ai fini dell'abilitazione alla conduzione sia di gru a rotazione in basso che
di gru a rotazione in alto" e al punto 4.2 riguardante la relativa
"Valutazione", si legge testualmente che è necessario eseguire
"almeno 3
delle prove di cui ai punti 3.3.3,3.3.4
e 3.3.5
per le
gru a torre
sia a rotazione in
basso sia a rotazione in alto ", avendo inteso l'Accordo
semplificare la previsione da almeno 2 prove per tipo di attrezzatura, di cui
ai punti 3.1
"Gru a rotazione in basso" e 3.2
"Gru a
rotazione in alto ", ad almeno 3 prove in totale per l'insieme delle attrezzature
di cui al punto 3.3. Analoghe considerazioni restano valide per le attrezzature
di cui agli allegati nn. III, VI e IX dell'Accordo di che trattasi.
10.
OPERATORI ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO
Qualora
ai carrelli elevatori
semoventi
con conducente a bordo di cui all'allegato VI dell'Accordo
22.02.12,
siano abbinati accessori, tali che l'attrezzatura di lavoro risultante risponda
ad una delle definizioni comprese tra i punti di cui alle lettere da a) ad h)
dell'Allegato A del medesimo
Accordo,
è necessaria l'acquisizione del corrispondente titolo abilitativo.
11.
LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO
Con
riferimento al punto 9.4 dell'Accordo del 22.02.12, per
"lavoratori del
settore agricolo", si
intendono
tutti i lavoratori che effettuano attività ricomprese tra quelle elencate
all'articolo 2135 c.c. (come modificato dal D.Lgs. 18.05.2001, n. 228).
12.
ARTICOLO 72, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.!. – DICHIARAZIONE
Relativamente
alla dichiarazione di cui all'articolo 72, comma 2 del D.Lgs. n. 8112008 e
s.m.i., la stessa deve essere redatta dal datore di lavoro, deve contenere
l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati dell'uso
dell'attrezzatura, deve dichiarare che gli stessi sono stati formati conformemente
alle disposizioni del titolo 111 del D.Lgs. n. 8112008 e s.m.i. e, ove si
tratti di attrezzature di cui all' Accordo del 22.02.12, che siano in possesso
della specifica abilitazione.
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