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"Sulla continuità normativa fra il D. Lgs. n. 626/94 e il D. Lgs. n. 81/08"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
08/07/2013 -
Se ancora sussiste qualche dubbio in merito, la Corte di Cassazione
in questa breve e recentissima sentenza ha ribadito quanto più volte
già ripetuto in precedenza e cioè che in tema di sicurezza nei luoghi di
lavoro sussiste continuità normativa tra
le disposizioni di cui al D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, anche se
formalmente abrogato dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo
Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro e quindi la vigente normativa antinfortunistica, considerato che
il contenuto delle disposizioni abrogate risulta recepito dagli artt. 28
e 29 del D. Lgs. n. 81/2008, in relazione ai rischi aziendali ed alle
modalità di effettuazione della relativa valutazione, che tutelano
penalmente le cautele antinfortunistiche. La continuità individuata nel
caso in esame è risultata essere quella fra le disposizioni di cui
all’ex D. Lgs. n. 626/1994 ed il vigente D. Lgs. n. 81/2008 riguardanti
gli obblighi del datore di lavoro di organizzare il servizio di
prevenzione e protezione e di nominare il responsabile del servizio
medesimo (RSPP) nonché di designare i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Il ricorso e le decisioni della Corte di Cassazione
Le
contravvenzioni contestate e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha dichiarato un datore di
lavoro colpevole del reato di cui all'art. 4 comma 4 lett. a) del D. Lgs. n.
626/1994, modificato dal D. Lgs. n. 242
del 1996, in quanto ha omesso di nominare il responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, secondo il disposto dell’art. 8 dello stesso D. Lgs. n.
626/1994, e del reato di cui all’art. 12, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 626/1994, modificato
dal D. Lgs. n. 242/1996, per avere omesso di designare i lavoratori incaricati
di attuare le misure relative alla prevenzione incendi e lotta antincendi e lo ha quindi condannato alla pena
di euro 2.500 per ciascun reato.
Dopo avere rilevato che le norme contestate
risultavano integralmente recepite dal D. Lgs. n.
81/2008
e che fra le stesse sussisteva
una continuità normativa, il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità
dell'imputato sulla base dell'accertamento ispettivo, eseguito presso il
cantiere dell'impresa edile dallo stesso gestito, da un funzionario della
Direzione Provinciale del Lavoro durante il quale erano state contestate le
inosservanze sopraindicate che ha poi confermate allorquando è stato ascoltato
come teste.
Il ricorso e le decisioni della Corte di Cassazione
L’imputato ha fatto ricorso alla Corte di
Cassazione adducendo come motivo essenziale che le violazioni contestate erano
state accertate in vigenza del D. Lgs. n. 626/1994, modificato dal decreto
242/1996, e che le norme incriminatrici, formalmente abrogate dall'entrata in
vigore del D. Lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 304, comma 1, lett. b) dello
stesso decreto, non potevano ritenersi confluite nelle nuove disposizioni, come
risulta dalla diversa struttura dell’art. 8 del D. Lgs. n. 626/1994 rispetto
all'art. 31 del vigente D. Lgs. n. 81/2008 e dell’art. 12, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 626/1994 rispetto
all'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 per cui, contrariamente a quanto affermato
dal Tribunale stesso, non sussisteva, a suo avviso, continuità normativa tra le
predette disposizioni.
La Corte di Cassazione ha rigettato il
ricorso perché manifestamente infondato. Come più volte e ripetutamente già
affermato, la Corte suprema ha precisato che “
in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, sussiste continuità
normativa tra il D. Lgs. n. 626 del 1994, art.
4
(concernente gli obblighi del datore di lavoro, del
dirigente e del preposto) - ancorché formalmente abrogato dal D. Lgs. n. 81 del
2008, art. 304 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro) - e la vigente normativa antinfortunistica, considerato
che il contenuto delle predette disposizioni risulta recepito dal D. Lgs. n. 81
del 2008, artt. 28 e 29, in relazione ai rischi aziendali ed alle modalità di
effettuazione della relativa valutazione, disposizioni che tutelano penalmente
le predette cautele antinfortunistiche (cass. Sez. 4, Sentenza n.
42018
del 12/10/2011 Ud. dep. 15/11/2011 Rv.251932; cfr. anche
Sez. 3, Sentenza n.
23968
del 03/03/2011 Ud. dep. 15/06/2011 Rv. 250375)”.
La Sez. III ha ritenute valide le stesse
considerazioni anche per la contravvenzione contestata di cui all’art. 12,
comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 626/1994 per omessa designazione dei lavoratori
incaricati di attuare le misure relative alla prevenzione incendi e lotta antincendio giacché l’art. 18 comma 1 lett. b)
del D. Lgs. n. 81/2008 prevede, tra gli obblighi del datore di lavoro, anche
quello di "
designare preventivamente
i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio...") e l'art. 43 sulle disposizioni generali, inoltre, prevede tra gli
adempimenti del datore di lavoro, al comma 1 lett. b, anche quello di "
designare preventivamente i lavoratori di
cui all'art.
18
, comma 1, lett. b)"
cioè, appunto, quelli "
incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio"),
mettendo in evidenza, infine, che l'art. 55 al comma 5 lett. a) prevede la sanzione penale
dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 750 a 4.000 euro anche per
la violazione dell'art. 43 comma 1 lett. b).
Per quanto sopra detto quindi la Sez. III ha
condiviso e ritenuto corretto il ragionamento fatto dal Tribunale in materia di
successioni delle leggi considerando invece errata l'affermazione del
ricorrente secondo cui la violazione di un tale obbligo non comporta alcuna
sanzione penale ed ha pertanto confermata la sentenza di condanna del Tribunale
condannando il ricorrente stesso al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
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