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"Il quadro sanzionatorio del decreto 81 dopo le modifiche estive"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
10/09/2013 - Come ormai noto,
il decreto 81/08 durante la pausa estiva è stato oggetto di alcune modifiche
legislative da parte delle leggi 98 e 99 del 2013, che hanno
sostanzialmente interessato il titolo I del testo unico, il titolo II, III e
IV, alcuni titoli specifici limitatamente alle modalità con cui poter
effettuare alcune comunicazioni al sistema pubblico e, infine, il titolo XIII
(norme transitorie e finali, tra cui in particolare l’art. 306). [1]
Tali interventi legislativi hanno riguardato, in maniera diretta in
alcuni casi e indiretta in altri, anche il
quadro delle
sanzioni previste dal Testo Unico di salute e sicurezza.
In particolare,
un intervento diretto sulle sanzioni è da
considerarsi quello operato dall’art. 9 c.2 della Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22 agosto 2013) che ha
riscritto
il precedente comma 4-bis dell’art 306 D.Lgs. 81/08 sostituendolo con il
seguente:
“Art. 306 comma 4-bis.
Le ammende previste con
riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul
lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto
nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con
decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività
Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari
all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al
decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a
decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente
alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta
data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono
destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di
vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza
del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le
predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.”
Dunque ciò che si desume in maniera chiara dalla norma è che questa
rivalutazione riguarda sia le ammende (sanzioni di natura penale) che le sanzioni amministrative pecuniarie.
Viene precisato inoltre che questa rivalutazione avviene a decorrere dal
1° luglio 2013 e che si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le
violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Su questo aspetto si è
pronunciato anche il Ministero del Lavoro – Direzione generale per l’Attività
Ispettiva - con la
Circolare
29 agosto 2013 n. 35, che ha
chiarito che
“sul punto questo Ministero
ha fornito indicazioni con
nota
prot. n. 12059 del 2 luglio 2013
, chiarendo che le sanzioni
previste dalla citata disposizione riferite a violazioni commesse a decorrere
dal 1° luglio 2013 sono “automaticamente” incrementate del 9,6%, senza applicazione
di alcun arrotondamento.
In sede di conversione del D.L. n. 76/2013 è
stato chiarito che l’incremento si applica “alle sanzioni irrogate per le
violazioni commesse successivamente alla suddetta data”, il che esclude
pertanto tutte le sanzioni che abbiano come presupposto delle violazioni
commesse prima del 2 luglio scorso.” [2]
Ciò che meriterebbe invece un approfondimento è l’identificazione dell’
oggetto normativo di tale rivalutazione,
che è rappresentato letteralmente, nella nuova norma (così come peraltro nella
sua precedente versione), dalle
“ammende
previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e
sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal
presente decreto nonché da atti aventi forza di legge”.
Il “nonché” usato in questa frase indica chiaramente che la rivalutazione
si applica in via cumulativa sia alle sanzioni contenute nel decreto 81 che a quelle previste
“da atti aventi forza di legge”, ma
senza meglio specificare di quali altre norme primarie si tratti. Il
ragionamento peraltro deve essere fatto tenendo presente che questa norma è
attualmente contenuta all’interno del testo del decreto 81 stesso (art. 306).
Nell’applicazione della rivalutazione del 9,6 % alle sanzioni occorre
fare attenzione a non confondersi e ad identificare in maniera rigorosa e
tecnica il concetto di “sanzione” che è oggetto di tale adeguamento.
L’
art. 14 del D.Lgs. 81/08, ad esempio, quando permette la revoca
del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale previa
regolarizzazione e pagamento di un
quantum,
inquadra quest’ultimo come una
“somma
aggiuntiva” (e non come una sanzione) rispetto alle
“sanzioni penali, civili e amministrative vigenti” di cui viene
“fatta salva l’applicazione”, come
correttamente sottolineato già in passato dal Ministero del Lavoro nelle sue
circolari e come ricordato dallo stesso anche in quest’occasione
.
La recente Circolare 35/2013 su richiamata infatti precisa che
“l’incremento non si applica alle “somme
aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 che occorre versare ai
fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale le quali non costituiscono propriamente una “sanzione”.”
Un
intervento indiretto sulle sanzioni è invece quello che si è
avuto mediante le modifiche apportate dal legislatore all’
art. 26
(“Obblighi connessi ai contratti d’appalto o
d’opera o di somministrazione”), in particolare mediante la sostituzione -
da parte dell’art. 32 c. 1 lett. a) della legge 9 agosto 2013 n. 98 - del
comma 3 (oltre che del comma 3-
bis) dell’art. 26 stesso.
Se si considera infatti che la norma che sanziona il comma 3 dell’art.
26, cioè l’
art. 55 c. 5 lett. d), è rimasta immutata anche a seguito
delle modifiche apportate alla norma precetto (art. 26 c. 3), continuando
quindi a sanzionare con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda
la
violazione del primo e del quarto periodo di tale comma, allora è sufficiente
confrontare l’attuale versione della norma con la precedente - avendo riguardo
alla norma sanzionatoria - per poter fotografare la modifica sanzionatoria.
Art. 55 c. 5 lett. d)
D.Lgs. 81/08.
“Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti:
[…] con l’arresto da due a
quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli
articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e
26,
commi
2 e
3,
primo periodo.
Medesima pena si applica al soggetto
che viola l’articolo
26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter.”
Attuale versione dell’art. 26 c. 3 modificata dalla legge 98/2013
«3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione
dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai
settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie
professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro
committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi,
un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza
professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito,
nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali
cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è
allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione
dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua
sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di
applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico
appalto.”
Precedente versione dell’art. 26 c. 3 quale risultante dalle modifiche
del D.Lgs. 106/09
“3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare
o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale
documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in
funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti
stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31
dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato
entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai
rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai
fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.”
Anna Guardavilla
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