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"Le nuove norme per i controlli di efficienza delle caldaie"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

16/10/2013 -
Il 12 luglio 2013 è entrato in vigore il DPR 16 aprile 2013, n. 74, che (recepisce una direttiva europea) e rinnova la disciplina concernente i controlli di “ efficienza energetica” degli impianti di climatizzazione invernale, comunemente noti come caldaie, ed estiva, anche noti come climatizzatori.

Opportunamente si è mantenuto l’obbligo di far effettuare i controlli a ditte abilitate. Restano invariati il campo di applicazione e la periodicità, per la “cadenza dei controlli” nella manutenzione ai fini della sicurezza  ci si deve attenere alle indicazioni fornite dall’installatore della caldaia o del climatizzatore nella dichiarazione di conformità o, in mancanza di  queste, dal libretto di uso e manutenzione del fabbricante, o in mancanza di entrambi, alle prescrizioni e alla periodicità prevista dalle norme UNI e CEI.

Spetta comunque al manutentore, presa visione dello stato dell'apparecchio e/o dell'impianto, comunicare per iscritto al cliente quali interventi vanno effettuati e con quale tempistica per garantire un funzionamento in sicurezza.

Federconsumatori invita  i cittadini a leggere tali istruzioni per potersi regolare di conseguenza. Per quanto riguarda invece i controlli per l’efficienza energetica (per le caldaie il cosiddetto “controllo fumi” o “controllo combustione”) si applicano le periodicità che possono essere così riassunte: i controlli per impianti di riscaldamento di potenza compresa fra 10 e 100 kW, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni se alimentato a gas metano o GPL. Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati.
 
Grazie a questa nuova tempistica nei controlli sull’efficienza energetica si potranno risparmiare dai 50 ai 60 euro a famiglia ogni 4 anni per chi ha le caldaie tradizionali (il 70% degli impianti). E’ importante dare alle famiglie indicazioni precise, sono molte le carenze informative. Alla luce delle novità legislative recentemente approvate, Federconsumatori chiederà quindi al Governo e alle Regioni, essendo la questione di loro competenza, e alle Associazioni imprenditoriali di promuovere una campagna informativa rivolta a tutti i cittadini . Una campagna condivisa chiara e trasparente, così come prevista dall’art.10 del DPR 74/2013. Va inoltre precisato che il Decreto 74/2013 in vigore dal luglio scorso solo in quelle regioni che non hanno recepito la direttiva 2002/91/CE con atto proprio sulla base dell’art. 17 del dlgs 192/2005 (clausola di cedevolezza), ovvero tutte le regioni ad esclusione della Liguria, Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia che l’hanno recepita prima dell’entrata in vigore dell’ultimo DPR. Queste regioni, dunque, dovranno intervenire per garantire la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del DPR assumendoli come riferimento minimo inderogabile (art. 10 DPR 74/2013).
 
 
Fonte: Federconsumatori.
 

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