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"Le nuove norme per i controlli di efficienza delle caldaie"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
16/10/2013 -
Il 12 luglio 2013 è entrato in vigore il DPR 16 aprile 2013, n. 74, che
(recepisce una direttiva europea) e rinnova la disciplina concernente i
controlli di “ efficienza energetica”
degli impianti di climatizzazione invernale, comunemente noti come
caldaie, ed estiva, anche noti come climatizzatori.
Opportunamente si è mantenuto l’obbligo di far effettuare i controlli a ditte abilitate. Restano invariati il campo di applicazione e la periodicità, per la “cadenza dei controlli” nella manutenzione ai fini della sicurezza ci si deve attenere alle indicazioni fornite dall’installatore della caldaia o del climatizzatore nella dichiarazione di conformità o, in mancanza di queste, dal libretto di uso e manutenzione del fabbricante, o in mancanza di entrambi, alle prescrizioni e alla periodicità prevista dalle norme UNI e CEI.
Spetta comunque al manutentore, presa visione dello stato dell'apparecchio e/o dell'impianto, comunicare per iscritto al cliente quali interventi vanno effettuati e con quale tempistica per garantire un funzionamento in sicurezza.
Opportunamente si è mantenuto l’obbligo di far effettuare i controlli a ditte abilitate. Restano invariati il campo di applicazione e la periodicità, per la “cadenza dei controlli” nella manutenzione ai fini della sicurezza ci si deve attenere alle indicazioni fornite dall’installatore della caldaia o del climatizzatore nella dichiarazione di conformità o, in mancanza di queste, dal libretto di uso e manutenzione del fabbricante, o in mancanza di entrambi, alle prescrizioni e alla periodicità prevista dalle norme UNI e CEI.
Spetta comunque al manutentore, presa visione dello stato dell'apparecchio e/o dell'impianto, comunicare per iscritto al cliente quali interventi vanno effettuati e con quale tempistica per garantire un funzionamento in sicurezza.
Federconsumatori invita i cittadini a leggere tali istruzioni per
potersi regolare di conseguenza. Per quanto riguarda invece i controlli per
l’efficienza energetica (per le caldaie il cosiddetto “controllo fumi” o
“controllo combustione”) si applicano le periodicità che possono essere così
riassunte: i controlli per impianti di riscaldamento di potenza compresa fra 10
e 100 kW, nei quali rientrano
tutti
quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini,
devono essere effettuati ogni 2 anni se
l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni se
alimentato a gas metano o GPL. Per gli impianti di potenza pari o superiore a
100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati.
Grazie a questa nuova tempistica
nei controlli sull’efficienza energetica si potranno risparmiare dai 50 ai 60
euro a famiglia ogni 4 anni per chi ha le caldaie tradizionali (il 70% degli
impianti). E’ importante dare alle famiglie indicazioni precise, sono molte le
carenze informative. Alla luce delle novità legislative recentemente approvate,
Federconsumatori chiederà quindi al Governo e alle Regioni, essendo la
questione di loro competenza, e alle Associazioni imprenditoriali di promuovere
una campagna informativa rivolta a tutti i cittadini . Una campagna condivisa
chiara e trasparente, così come prevista dall’art.10 del DPR 74/2013. Va
inoltre precisato che il Decreto 74/2013 in vigore dal luglio scorso solo in
quelle regioni che non hanno recepito la direttiva 2002/91/CE con atto proprio
sulla base dell’art. 17 del dlgs 192/2005 (clausola di cedevolezza), ovvero
tutte le regioni ad esclusione della Liguria, Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia,
Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia che
l’hanno recepita prima dell’entrata in vigore dell’ultimo DPR. Queste regioni,
dunque, dovranno intervenire per garantire la coerenza dei loro provvedimenti
con i contenuti del DPR assumendoli come riferimento minimo inderogabile (art.
10 DPR 74/2013).
Fonte: Federconsumatori.
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