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"Abitazioni di lusso: Anche i vani deposito validi ai fini del calcolo"

fonte www.lavoripubblici.it / Normativa

05/12/2013 - Quali sono i parametri certi per definire un immobile di lusso? Ed in particolare, un eventuale vano non abitabile è da considerarsi nella superficie complessiva ai fini della determinazione di tale carattere?
La Corte di Cassazione con sentenza n. 25674 del 15 novembre 2013 ha fatto chiarezza in tal senso ponendo giudizio in materia di benefici fiscali prima casa.

In particolare, ha stabilito che anche il vano non abitabile, qualora lo stesso sia facilmente utilizzabile, è da considerarsi quale parte della superficie complessiva dell’immobile ai fini del riconoscimento del carattere “di lusso” perché con “superficie utile complessiva” non si deve far riferimento solamente alla superficie abitabile e l’utilizzazione di una superficie è indipendente dalla sua abitabilità.
Il caso in questione si riferisce ad un avviso di liquidazione con cui, l’ Agenzia delle Entrate, procedeva a revoca dell’agevolazione prima casa poichè l’immobile doveva essere considerato di lusso in quanto avente superficie utile complessiva superiore a 240 mq e dovendosi computare anche il vano deposito, facilmente utilizzabile sia per l’altezza (3,25 mt) che per le aperture (due finestre ed una porta).
Per definire un’abitazione di lusso, l’utilizzabilità di una superficie è concetto che prescinde dall’abitabilità stessa, anche perchè sovente, mediante appositi adeguamenti, è possibile ritenere utile la superficie non abitabile.
I giudici, quindi, diversamente da quanto stabilito dal D.M. 2 del 1969 hanno inteso valido ai fini del calcolo anche il vano deposito.

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