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"Valutazione dei rischi: gestire le piste da sci in sicurezza"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
13/12/2013 - La neve
è ormai arrivata - anche a bassa quota - in diverse parti d’Italia e se questo
può creare diverse tipologie di problemi, ad esempio di viabilità, tuttavia è
un buon segno per coloro che sciano e per le aziende e i lavoratori addetti
alle piste da sci. Ad esempio per il
comprensorio sciistico della Vialattea che comprende e
gestisce piste in varie località: Sestriere, Sauze d’Oulx, Oulx, Sansicario,
Cesana, Pragelato, Claviere e Montgenèvre.
Sul proprio sito il comprensorio
mette a disposizione diversi documenti per facilitare anche la
gestione delle emergenze e la
prevenzione degli incidenti.
In particolare quello che
presentiamo oggi è il documento “
Valutazione
dei rischi derivanti dall’utilizzo delle piste da sci del comprensorio della
VIALATTEA” che prende in esame i luoghi di lavoro e specificatamente le
piste da sci su cui operano i lavoratori del comprensorio al fine della
gestione degli impianti di risalita.
In particolare il luogo di lavoro
“si sviluppa in un contesto
montano, tra 1300 e 2800 metri in un ambiente ostile per definizione. Detto
ciò è evidente che la meteonivologia condiziona severamente l’efficienza dei
dispositivi di prevenzione”.
Per redarre il documento, si è
tenuto conto non solo delle “comuni regole del buon senso”, ma anche delle
“disposizioni procedurali definite per i lavoratori che frequentano le piste,
delle nozioni acquisite negli anni da parte della Società Sestrieres s.p.a.,
dalle norme UNI 8137 (anche se in parte si derogherà a quanto previsto in
esse), dalla Legge Regionale Piemonte n° 2 del 26 Gennaio 2009 nonché
dall’esperienza di funzionari e pubbliche amministrazioni consultati”. Si
ricorda inoltre che la valutazione dei rischi per la sicurezza e la tutela
della salute rappresenta il punto centrale dell’attività preventiva richiesta
dal
decreto legislativo 81/2008.
Veniamo ad una breve elencazione
dei
principali rischi legati alla
sicurezza:
- “
cadute/scontri/impatti: viene considerata la possibilità che un
lavoratore possa cadere sugli sci, o andare a cozzare contro ostacoli di varia
natura ovvero contro altri utenti della pista; il rischio deriva dalle
condizioni di percorribilità del terreno (pista) e quindi dalla conformazione,
dalla presenza di
ghiaccio, dalla velocità di percorrenza della stessa, ecc., dalle
condizioni di visibilità (nevicate, presenza di nebbia, ecc.) dalla meteo
nivologia in essere, ecc., viene inoltre considerata la possibilità che il
lavoratore si trovi a percorrere le piste possa cadere verso il basso; il
rischio è legato a qualunque situazione in cui il lavoratore si trovi a
stazionare e/o percorrere porzioni di pista che presentano dislivelli significativi
e quindi possa considerarsi la possibilità effettiva di caduta dal’alto;
-
investimenti/urti: viene considerata la possibilità che un
lavoratore possa subire investimenti durante lo svolgimento della sua attività;
il rischio deriva in particolare dalla possibile presenza e movimentazione di
mezzi di trasporto di materiali e di
persone, dovuta a situazioni particolari di emergenza, a situazioni di
necessità di spostamento di altri lavoratori (manutentori, forze dell’ordine,
ecc.);
-
esposizione ad agenti atmosferici: viene considerata la possibilità
che un lavoratore possa subire un danno alla salute in conseguenza
all’esposizione a situazione climatiche sfavorevoli calde o fredde; il rischio
deriva dalla possibile permanenza in ambienti
freddi o caldi;
-
valanghe: viene considerata la possibilità che un lavoratore possa
essere urtato, colpito, impattato, da neve (valanghe) che possono distaccarsi
dal fronte montano in maniera imprevedibile ed accidentale”.
Il documento si sofferma
ampiamente anche sulle diverse
responsabilità.
Ad esempio si ricorda che “fatte
salve le responsabilità del direttore della pista per le funzioni di propria
competenza, il gestore (Datore di Lavoro) è civilmente responsabile della
regolarità e della sicurezza dell'esercizio della pista in relazione alle
previsioni della
Legge Regionale n° 2
del 26 Gennaio 2009” (Regione Piemonte).
Il documento, che vi invitiamo a
visionare, riporta anche:
- la definizione delle protezioni
da utilizzare sulle piste della “via lattea” in funzione dei rischi e dei
pericoli presenti;
- gli interventi di sicurezza
posti in atto a protezione dei pericoli rilevati sulle piste;
- l’individuazione dei pericoli
per i lavoratori sulle piste da sci
nelle varie aree;
- le distanze minime di sicurezza
da tenere in prossimità dei vari ostacoli;
- le procedure di sicurezza da
adottare da parte dei lavoratori che si trovano ad operare sulle piste.
Concludiamo proprio riportando
alcuni cenni della
procedura di
sicurezza operativa n.1 correlata alla riduzione al minimo del “
rischio di cadute/scontri/impatti
durante la percorrenza delle piste con gli sci per l’effettuazione di
spostamenti nell’ambito lavorativo”. Il personale coinvolto è composto da addetti
alla sportiva, addetti agli impianti e addetti capiservizio.
Questa in breve la
procedura di sicurezza da attuare:
- “controllare le condizioni
della propria attrezzatura prima dell’utilizzo;
- durante gli spostamenti con gli
sci, procedere a bassa velocità e con estrema cautela, in modo da garantire
la propria incolumità e quella degli altri;
- non sono tollerate posture ‘a
uovo’, ‘raggomitolati’ o similari, la posizione corretta da tenere sugli sci è
il più verticale possibile;
- in caso di scarsa visibilità
(nebbia, fitta nevicata, scarsa illuminazione) con visibilità inferiore a 40
metri occorre procedere riducendo la velocità di discesa rispetto a quella
tenuta in condizioni normali; specificatamente i lavoratori dovranno discendere
la pista procedendo a ‘spartineve’ tecnica di discesa che obbliga
sostanzialmente una velocità molto ridotta e quindi di sicurezza;
- non effettuare percorsi fuori
pista, se non strettamente necessario e preventivamente autorizzati;
- non utilizzare attrezzature
alternative agli sci, quali surf, monosci, scietti, etc. che potrebbero
apportare rischi supplementari quali difficoltà di rapido spostamento in caso
di emergenza e/o situazione di pericolo, l’utilizzo di attrezzature differenti
da quelle date in dotazione dall’azienda SESTRIERES S.p.a. è ammesso solamente previa
autorizzazione scritta del Direttore di esercizio;
- in caso di affaticamento
effettuare più soste durante i tragitti;
- effettuare esercizi di
riscaldamento muscolare dopo lunghi periodi di fermo prima di spostarsi con gli sci;
- presso le stazioni degli
impianti oltre che prestare le dovute cautele, attenersi alle eventuali
disposizioni degli addetti;
- per la consumazione dei pasti,
gli addetti devono tassativamente recarsi presso i punti di ristoro più vicini
alla loro postazione di lavoro, è fatto divieto tassativo di frequentare le
piste da sci durante l’orario di lavoro se non in merito a quanto sopra
esposto;
- lo sciatore a monte il quale,
per la posizione dominante, ha la possibilità di scelta del percorso, deve
tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a
valle;
- lo sciatore che si immette su
una pista, o attraversa un terreno di esercitazione, o si rimette in movimento
dopo una sosta, deve assicurarsi, mediante controllo visivo, a monte e a valle,
di poterlo fare senza pericolo per sé e per gli altri;
- lo sciatore deve evitare di
fermarsi sulle piste e, in special modo, nei passaggi obbligati o senza
visibilità, se non in caso di assoluta necessità. In caso di caduta lo sciatore
deve sgombrare la pista il più presto possibile;
- lo sciatore che risale o
discende la pista a piedi deve procedere soltanto ai bordi di essa ed è tenuto
a discostarsene in caso di cattiva visibilità;
- è fatto obbligo a tutti i
lavoratori l’utilizzo del
casco di
protezione specifico fornito dalla Società Sestrieres S.p.a”.
Sestrieres S.p.A., “ Valutazione
dei rischi derivanti dall’utilizzo delle piste da sci del comprensorio della
VIALATTEA”, documento pubblicato sul sito del comprensorio ViaLattea,
aggiornato nel 2011 (formato PDF, 310 kB).
Tiziano Menduto
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