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"TAR Campania: Distanza dalle costruzioni e dai confini"
fonte www.lavoripubblici.it / Edilizia
28/01/2014 - Con
sentenza n. 506 del 24 gennaio 2014 il
Tar Campania-Napoli
ha chiarito che ai fini del computo delle distanze tra edifici assumono
rilievo tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne
sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e
della immobilizzazione, salvo che non si tratti di sporti e di aggetti
di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura.
Ciò significa, quindi, che nelle distanze rientrano anche i balconi di apprezzabile profondità ed ampiezza.
Il Tar ha inoltre affermato che, “ qualora gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine e nulla aggiungano sulla possibilità di costruire in aderenza od in appoggio, la preclusione di dette facoltà non consente l'operatività del principio della prevenzione e non è quindi consentito al preveniente costruire sul confine, ponendo il vicino, che intenda a sua volta edificare, nell'alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza (cfr. C.d.S., sez. V, 27 aprile 2012, n. 2458; Cass. Civ., sez. II, 9 aprile 2010, n. 8465), con la conseguenza che la distanza dal confine prescritta dallo strumento urbanistico è assoluta”.
E cosa accade per i volumi di autorimesse a servizio di nuove unità immobiliari a destinazione abitativa posti a piano terra?
Legittimamente non vengono computati nel calcolo della volumetria e della superficie assentibile, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 122 del 24 marzo 1989, poiché la realizzazione di parcheggi pertinenziali anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti è possibile sia nel sottosuolo, sia al pianterreno dei fabbricati.
Ciò significa, quindi, che nelle distanze rientrano anche i balconi di apprezzabile profondità ed ampiezza.
Il Tar ha inoltre affermato che, “ qualora gli strumenti urbanistici stabiliscano determinate distanze dal confine e nulla aggiungano sulla possibilità di costruire in aderenza od in appoggio, la preclusione di dette facoltà non consente l'operatività del principio della prevenzione e non è quindi consentito al preveniente costruire sul confine, ponendo il vicino, che intenda a sua volta edificare, nell'alternativa di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza (cfr. C.d.S., sez. V, 27 aprile 2012, n. 2458; Cass. Civ., sez. II, 9 aprile 2010, n. 8465), con la conseguenza che la distanza dal confine prescritta dallo strumento urbanistico è assoluta”.
E cosa accade per i volumi di autorimesse a servizio di nuove unità immobiliari a destinazione abitativa posti a piano terra?
Legittimamente non vengono computati nel calcolo della volumetria e della superficie assentibile, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 122 del 24 marzo 1989, poiché la realizzazione di parcheggi pertinenziali anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti è possibile sia nel sottosuolo, sia al pianterreno dei fabbricati.
A cura di
Gabriele Bivona
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