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"Inail: schede per il controllo di apparecchi di sollevamento materiali"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
01/09/2014 - Sappiamo quanto il
tema della manutenzione, dei
controlli
sulle attrezzature di lavoro, sia un tema delicato, specialmente quando si
parla di attrezzature di sollevamento. Nel dedalo di leggi e norme tecniche -
non sempre chiare e non sempre applicate – interviene un nuovo documento che ha
scopo di fornire strumenti utili per definire delle linee di indirizzo per i
datori di lavoro per l’effettuazione di quanto previsto dall’art. 71 comma 8)
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sugli
apparecchi
di sollevamento materiali.
Il documento, realizzato
dall’Inail con rappresentanti di Aisem, Ance, Anfia, Anima, Confindustria,
Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro,
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e UCoMESA, comprende le “
Schede per la definizione di piani per i
controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile e
relativi accessori di sollevamento” [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.]”,
documenti tecnici, a carattere volontario, utili al datore di lavoro per
garantire gli interventi di controllo, non straordinari (art. 71 comma 8 lett.
b) punto 2), “da condurre, secondo frequenze prestabilite, ad opera di
personale formato, competente ed informato, per assicurare la permanenza nel
tempo dei requisiti di sicurezza e garantire un uso ininterrotto
dell’attrezzatura, ove la documentazione del fabbricante a corredo dell’ apparecchio
di sollevamento ovvero dell’accessorio di sollevamento utilizzato risulti non
disponibile (perché trattasi di macchina immessa sul mercato o messa in
servizio prima del 21 settembre 1996, data di entrata in vigore in Italia della
direttiva Macchine, o perché il manuale risulta smarrito ed il fabbricante
dell’attrezzatura non è in grado di fornirne copia). Laddove, infatti, il
manuale del fabbricante risulti disponibile o comunque reperibile, le
indicazioni in esso contenute costituiscono il riferimento per il datore di
lavoro”.
In particolare si ricorda che per
gli
apparecchi di sollevamento di tipo
trasferibile la sicurezza “dipende dalle condizioni di installazione e
pertanto è necessario un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o
in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione
corretta e il buon funzionamento, in base a quanto prescritto dall’art. 71
comma 8 lett. a)”.
Il documento prevede “una
prima sezione dedicata alla specifica
tipologia di attrezzatura, ovvero gli
apparecchi
di sollevamento di tipo trasferibile, articolata in due parti: una
generale, in cui sono individuati gli elementi delle attrezzature che vanno
sottoposti a controlli, con la specifica del personale
competente per eseguirli e le finalità degli stessi; una seconda, in cui
sono dettagliati in modo più approfondito i controlli da eseguirsi sugli
elementi della macchina ritenuti più critici o necessitanti di ispezioni più
articolate”.
La
seconda sezione, invece, tratta “gli accessori
di sollevamento non forniti di serie come parte integrante dell’attrezzatura
di sollevamento; anche questa sezione è articolata in una parte generale che
individua gli elementi oggetto dei controlli, finalizzati ad aspetti
strutturali e circuitali, e le figure che dovrebbero condurli, ed una parte di
dettaglio su alcuni interventi da eseguirsi”.
Al documento sono inoltre
allegate
due appendici:
- “nell’
appendice A, allo scopo di fornire uno strumento di supporto per le
diverse figure coinvolte fattivamente nei controlli, sono state elaborate delle
check list che riassumono le ispezioni da condurre in base alla frequenza
richiesta;
- nell’
appendice B è riportato un facsimile di registro utile strumento
per annotare i controlli condotti sull’attrezzatura di lavoro, al fine anche di
ottemperare a quanto previsto dall’art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”.
Si sottolinea ancora che per i
controlli dei dispositivi immessi sul mercato in
data successiva all’entrata in vigore della direttiva Macchine,
“installati al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dell’apparecchio
di sollevamento anche in rapporto alle previsioni del comma 1 ovvero del comma
4 lettera a) numero 3 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., è necessario fare
riferimento alle indicazioni fornite dai fabbricanti degli stessi nei rispettivi
manuali, ove disponibili” (nei casi in cui l'adozione di tali dispositivi
comporti una modifica delle modalità di utilizzo o delle prestazioni previste
dal fabbricante si configura una nuova immissione sul mercato dell'apparecchio
di sollevamento).
Dopo aver riportato, riguardo al
campo di applicazione, la
definizione di
apparecchio di sollevamento tratta dalla
ISO 4306 (“
apparecchio a
funzionamento discontinuo, destinato a sollevare e movimentare nello spazio
carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”) e alcuni esempi
di apparecchi di sollevamento di tipo fisso ( gru a torre,
gru derrick, paranchi per l’edilizia, ...) e di accessori per il sollevamento
(braca di nastro tessuto piatto, brache a fune di acciaio, brache di catena,
golfari, ganci, ...), il documento riporta indicazioni sui
profili del personale coinvolto nelle attività di controllo:
- “
conduttore di gru: (identificabile con l’operatore di cui all’art.
69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) persona che fa funzionare la gru al fine di
posizionare dei carichi. È responsabile della manovra
corretta dell’attrezzatura. Deve essere adeguatamente addestrato per la
specifica tipologia di gru ed avere una sufficiente conoscenza della gru, dei
suoi comandi e dei suoi dispositivi di sicurezza. [EN 12480-1];
-
imbracatore: (identificabile con l’operatore di cui all’art. 69 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) responsabile dell’attacco e dello sgancio del carico al
e dall’organo di presa della gru, così pure dell’utilizzo della corretta
attrezzatura di sollevamento in conformità con la pianificazione della manovra
per il buon posizionamento dei carichi. [EN 12480-1];
-
personale di manutenzione: [identificabile con l’operatore di cui
all’art. 69 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se specificatamente qualificato secondo
quanto previsto all’art. 71 comma 7 lett. b)] personale responsabile della manutenzione
della gru e del suo sicuro e soddisfacente funzionamento. È tenuto ad
effettuare ogni manutenzione necessaria. Deve avere piena familiarità con
l’attrezzatura ed i rischi che essa presenta e con le procedure di intervento
previste. [EN 12480-1];
-
tecnico esperto: [identificabile con l’operatore di cui all’art. 69
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. se in possesso delle competenze necessarie come
previsto all’art. 71 comma 8 lett. c)] persona che, per la sua preparazione ed
esperienza, possiede capacità e conoscenze nel campo delle gru e sufficiente
familiarità con le principali regolamentazioni per poter determinare eventuali
scostamenti dalle condizioni previste.[ISO 9927]”.
Il documento sottolinea che le
figure descritte non devono necessariamente essere distinte tra loro, purché in
possesso di tutte le competenze necessarie, e che dette figure “non devono
essere appositamente reclutate dal datore di lavoro, ma possono coincidere,
previo possesso dei requisiti necessari all’espletamento dei compiti previsti,
con il personale in forza presso il datore di lavoro. Questo anche in
considerazione di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 69 e 71
comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che prevede che il datore di lavoro assicuri
una qualificazione del personale commisurata agli specifici rischi che le
attrezzature di lavoro in uso presentano”.
Si ricorda inoltre che “tutti i
controlli condotti sull’attrezzatura devono essere riportati su apposito
registro (di cui si riporta un
facsimile nell’appendice B), ad eccezione di quelli giornalieri, per i quali è
sufficiente la registrazione solo in caso in cui dovessero evidenziare
eventuali difetti, al fine anche di ottemperare a quanto previsto dall’art. 71
comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che prevede la registrazione dei risultati
dei controlli condotti e la loro conservazione per almeno tre anni”.
Rimandiamo i nostri lettori alla
lettura delle schede e delle procedure di controllo che individuano, per
ciascuna tipologia di attrezzatura, i vari elementi da sottoporre a controllo,
le figure coinvolte in tali attività e un dettaglio degli interventi da
eseguire con le relative periodicità.
L’
indice del documento:
Premessa
Campo di applicazione
Definizioni
Schede per la definizione di
piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo
trasferibile”
Procedure di controllo per
apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile
Schede per la definizione di
piani per i controlli di “accessori di sollevamento”
Procedure di controllo per
accessori di sollevamento
INAIL, Settore Ricerca
Certificazione e Verifica, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza (DTS),
Dipartimento Certificazione e Conformità di prodotti e impianti (DCC), “ Schede per la definizione di piani per i controlli di
“apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile e relativi accessori
di sollevamento” [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.]”, documento
versione settembre 2014 (formato PDF, 523 kB).
Appendici (formato PDF, 78 kB).
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abbonati dedicata a “ I piani per i controlli di apparecchi di sollevamento materiali
di tipo trasferibile e i relativi accessori di sollevamento”.
Tiziano Menduto
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