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"Albo Gestori Ambientali: un decreto regola l'iscrizione delle imprese "

fonte www.insic.it / Normativa

02/09/2014 - Per quanto riguarda l'iscrizione all'Albo, l'articolo 8 del DM 120/2014 la prevede per alcune categorie di attività:
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.
Le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l'impresa è iscritta.

Caratteristiche dell'iscrizione
L'articolo 9 dettaglia poi le singole categorie e classi di attività per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo, mentre l'articolo 10 riporta le condizioni per l'iscrizione: le imprese e gli enti sono iscritti nella persona del titolare, nel caso di impresa individuale; nella persona del legale rappresentante e questi ultimi devono rispettare i requisiti del comma 2 dell'articolo 10. Inoltre, le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all'Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un Responsabile tecnico (i cui compiti e le responsabilità sono fissate all'articolo 12 e la formazione all'articolo 13) in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere c), d), f) e i). L'articolo 11 riporta poi i Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria dei potenziali iscritti.

Iscrizione all'albo: domande e comunicazioni

Gli articoli 14 e 15 del DM 120/2014 disciplinano invece la presentazione delle domande e delle comunicazioni per l'iscrizione, da trasmettere alle Sezioni regionali e provinciali con modalità telematica mediante accesso all'apposito portale delle camere di commercio. L'articolo 15 2 riporta la documentazione da accompagnare alla domanda di iscrizione all'Albo.Godono di Procedure d'iscrizione semplificate, le imprese e gli enti iscritti all'Albo sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente che siano: a) aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni; b) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;c) imprese che effettuano la raccolta e trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2010, n. 102. L'articolo 18,19 e 20 del DM 120/2014 riguardano da vicino le vicende dell'iscrizione con riferimento alle ipotesi di variazioni, sospensioni e cancellazioni, mentre l'articolo 22 dispone che il rinnovo dell'iscrizione avvenga ogni cinque anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, presentando un'autocertificazione, resa alla sezione regionale o provinciale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la permanenza dei requisiti previsti.

Garanzie finanziarie

L'articolo 17 definisce infine, la Garanzia finanziaria a favore dello Stato da accompagnare all'iscrizione all'Albo per la sola raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi: tali garanzie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.Il DIM 120/2014 riporta poi le ipotesi di contenzioso con l'Albo (art. 23) e all'articolo 24 l'importo dei diritti di segreteria da assolvere al momento dell'iscrizione (art. 25).

Riferimenti normativi

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 3 giugno 2014, n. 120 Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali. (GU n.195 del 23-8-2014)
Vigente al: 7-9-2014

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