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"Regione Toscana: i confini della formazione e-learning"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
20/01/2015 - Abbiamo più volte segnalato in questi anni il clima di
valorizzazione dei percorsi e-learning per
la formazione alla sicurezza dei lavoratori. Una valorizzazione
espressa sia a livello normativo con quanto riportato sugli Accordi
Stato-Regioni del dicembre 2011, sia dalle diverse pubblicazioni e ricerche che ne hanno sottolineato i vantaggi e l’efficacia.
In questo clima di apprezzamento della formazione e-learning - laddove rispondente ai criteri qualitativi richiesti dalla normativa – ci si è posti più volte il quesito relativo ai suoi
reali confini e limiti.
Solo laddove prevista dalla legge? Ad esempio con riferimento a quanto
previsto dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011? O anche
laddove non espressamente prevista o vietata?
Ricordiamo a questo proposito un utile contributo alla materia dell’avvocato Rolando Dubini.
Dubini aveva sottolineato qualche mese fa che “i divieti sono
espliciti, in quanto formulati dalla legge, o se manca la legge che
vieta, il comportamento è automaticamente lecito e non esiste il
divieto.
Ciò che non è vietato dalla legge è dunque lecito e sempre consentito”.
Per rispondere in merito ai
limiti della formazione e-learning, ci
soffermiamo oggi su un documento della Regione Toscana protocollato il 13 ottobre 2014, a cura
della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della
Regione Toscana (Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di
lavoro, alimenti e veterinaria), che ha per oggetto la “
Risposta al quesito
‘Informazioni su validità corsi on line sulla sicurezza sui luoghi di lavoro’”.
Il documento, inviato ad esempio ai Direttori dei Dipartimenti di
prevenzione delle Aziende USL toscane, riporta il quesito posto alla Regione:
l’interpellante si domanda “
come la
regione Toscana si è indirizzata relativamente alla validità dei corsi
effettuati online (FAD) nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro. Un
attestato ottenuto tramite corso online ha validità ai fini legali sia che si
tratti di datore di lavoro/RSPP, RLS o lavoratori? E relativamente agli addetti
alle emergenze (antincendio e primo soccorso)”?
E per quanto riguarda gli aggiornamenti da effettuare con cadenza annuale
o quinquennale, “
sono accettati anche se
effettuati mediante formazione a distanza”?
Dopo aver segnalato che l’argomento del quesito è stato trattato nella
riunione del 23 settembre 2014
dell'Articolazione tecnica PISLL (Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi
di Lavoro), viene riportato il parere espresso nella riunione.
Si segnala innanzitutto che per i corsi di formazione in materia di
sicurezza e salute sul lavoro la Regione Toscana “ha l'onere di recepire con
propri atti la disciplina nazionale laddove si preveda un recepimento (vedi, ad
es., Accordi ex art.34 e 37 D. Lgs. 81/2008 ) e disciplina con proprie regole
soltanto ciò che è attribuito dalla norma alle Regioni (es. approvazione di
progetti sperimentali per la formazione specifica in e-learning dei lavoratori
e dei preposti). Pertanto, per sapere se un corso può essere effettuato in
e-learning, è necessario prima di tutto far riferimento a quanto indicato nella
specifica disciplina che lo regola”.
Ecco perché nella risposta della Regione si riporta l'
elenco dei processi formativi previsti per
i vari soggetti in materia di sicurezza, elenco comprendente anche il
riferimento normativo e l'indicazione della possibile “applicazione della
formazione con modalità e-learning:
-
Formazione LAVORATORI -
Accordo Stato Regioni n° 221 del 21/12/2011: modalità e-learning prevista per
la formazione generale e l'aggiornamento (soltanto nell'ambito di progetti
sperimentali approvati dalle Regioni può essere prevista anche la formazione specifica in modalità e-learning);
-
Formazione PREPOSTI - Accordo Stato Regioni n° 221 del 21/12/2011-
modalità e-learning espressamente prevista solo con riferimento ad alcuni
contenuti: punti da 1 a 5 del punto 5 dell'Accordo e per l'aggiornamento (soltanto
nell'ambito di progetti sperimentali approvati dalle Regioni può essere
prevista la formazione specifica dei preposti in modalità e-learning);
-
Formazione DIRIGENTI -
Accordo Stato Regioni n° 221 del 21/12/2011- modalità e-learning prevista per
tutto il processo di formazione e addestramento;
-
Formazione ABILITAZIONE USO
ATTREZZATURE - Accordo Stato Regioni n° 53 del 22/2/2012- modalità
e-learning prevista per i moduli giuridico e tecnico;
-
Formazione DATORE DI LAVORO -
RSPP - Accordo Stato Regioni n° 223 del 21/12/2011: modalità e- learning
prevista per i moduli 1 e 2 e per l'aggiornamento;
-
Formazione RLS – art. 37
commi 10 e 11 (D.Lgs. 81/2008, ndr): modalità e-learning non prevista;
-
Formazione ANTINCENDIO E PRONTO
SOCCORSO - DM 10/3/1998 e DM 15/7/2003 n.388 - modalità e-learning non
prevista;
-
Formazione RSPP e ASPP -
Accordo Stato Regione n° 2047 del 26/1/2006: modalità e-learning non prevista,
ad eccezione dell'aggiornamento che può essere effettuato anche in FAD
(formazione a distanza)”.
Il documento aggiunge che, a parte gli Accordi del 2006 che fanno
riferimento genericamente alla possibilità di utilizzo della FAD per l'aggiornamento, “la disciplina più
recente fa riferimento all'e-learning, laddove prevista, e ne richiede
specifiche modalità attuative tra cui l'interattività.
Fruire di materiale on-line non corrisponde automaticamente ad una
formazione in e-learning. Infatti l' Accordo Stato- Regioni n°221 del
21/12/2011, in attuazione degli artt. 34 e 37 D.Lgs. 81/2008 prescrive che la formazione in e-learning risponda a determinati requisiti, indicati
nell'Allegato 1 del medesimo Accordo”.
Ricordiamo che la
differenza tra
i due sistemi – formazione e-learning e formazione a distanza (FAD) - è
indicata nella maggiore (e-learning) o minore (FAD) rilevanza che viene data
all’interlocutore, al suo coinvolgimento attivo, alla sua interazione e scambio
dinamico, alla costante presenza dell’apparato formativo costituito dai vari
soggetti operanti nel settore (insegnanti, docenti, tutor, ...). La formazione
e-learning risponde ad una dimensione formativa più articolata,
tecnologicamente più avanzata, e più prossima ai concetti di formazione e apprendimento.
A questo punto il documento della Regione Toscana entra nel vivo del
tema che abbiamo posto a inizio articolo.
Si ricorda che “poiché su ciò che non è previsto espressamente dalle
norme, si ‘scontrano’ le due interpretazioni giuridiche dell'ammissibilità o
meno, in questo caso dell'e-learning, ed in attesa che a livello nazionale si
diano indicazioni al riguardo,
si
ritiene che la parte pratica dei vari corsi sia difficile che possa essere
effettuata in e-learning, mentre la parte teorica può prestarsi ad essere
trattata anche in e-learning.
Segnaliamo a questo proposito che questa valutazione può valere ad
esempio per la parte teorica relativa alla
formazione
RLS (art. 37 commi 10 e 11 del TU) o per la parte teorica della
formazione antincendio e pronto soccorso
(con riferimento ai DM 10/3/1998 e DM 15/7/2003 n.388) in cui la modalità e-learning non è prevista espressamente.
A questo proposito – conclude idoneamente il documento - è di
“fondamentale importanza cogliere il principio indicato nell'art. 37 del D.Lvo.
81/2008, secondo il quale
i processi
formativi, si potrebbe aggiungere,
indipendentemente
dalle metodologie utilizzate, devono portare ad un miglioramento delle
competenze, ovvero ad un risultato”.
Insomma, potremmo aggiungere noi, devono essere efficaci e portare ad un
miglioramento reale nella prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Regione Toscana, “ Risposta al quesito ‘Informazioni su validità corsi on line
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro’”, 13 ottobre 2014, protocollo
0054399, a cura della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale della Regione Toscana, Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di
vita e di lavoro, alimenti e veterinaria (formato PDF, 264 kB).
Tiziano Menduto
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