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"Più facile la denuncia all'Inail"

fonte Italia Oggi , Daniele Cirioli / Responsabilità sociale

06/09/2010 - Più semplice la denuncia di malattia professionale all'Inail. A partire da mercoledì prossimo, infatti, quando venga effettuata in via telematica, non bisognerà pi corredarla del certificato medico, che potrà e dovrà essere inviato solo su espressa richiesta dell'istituto assicuratore nei casi in cui non sia stato già presentato dal lavoratore oppure dal medico certificatore. La novità è stata prevista dallo stesso Inail, con la delibera del commissario straordinario n. 42 del 14 aprile contenente la modifica dell'articolo 53 del Tu infortuni (dpr n. 1124/1965). La modifica è stata approvata dal ministero del lavoro con il dm 30 luglio, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 197/2010, che diventa operativo l'8 settembre prossimo. L'assicurazione Inail tutela i lavoratori contro i rischi dell'infortunio sul lavoro e di una malattia professionale, prevedendo l'erogazione di specifiche prestazioni che garantiscono non soltanto un reddito, ma anche cure e assistenza medica. Due, dunque, gli eventi tutelati: l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale. In base alle norme del Tu infortuni, approvato dal dpr n. 1124/1965, l'assicurazione comprende tutti i casi d'infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni. Gli elementi essenziali dell'infortunio sono: la causa violenta e l'occasione di lavoro, nonché il presupposto per l'indennizzabilità dell'evento, cioè una lesione subita dl lavoratore. In linea generale, la causa violenta pu definirsi come evento lesivo esterno che arrechi danno all'organismo del lavoratore mediante azione determinata e concentrata nel tempo (cassazione sentenza n. 4736/1994); mentre l'occasione di lavoro si ha quando un rischio d'infortunio sia stato determinato dallo svolgimento di una data prestazione lavorativa. L'altro evento tutelato dall'assicurazione Inail è quello cosiddetto della malattia professionale. La disciplina prevede, come per l'infortunio, che tali malattie siano contratte nell'esercizio e a causa di lavori rientranti nell'ambito d'applicazione della tutela contro gli infortuni sul lavoro. In origine, la legge prevedeva un'unica serie d'ipotesi e di casi di malattie professionali indennizzabili, elencati in apposite tabelle. Con più interventi, la corte costituzionale ha rimodernato la disciplina, sulla base dell'illegittimità dichiarata della predetta previsione cosiddetta tabellare delle malattie professionali, introducendo il «sistema misto». Che cosa fare in caso di infortunio. In caso d'infortunio sul lavoro, il lavoratore (che ha subito l'infortunio) è tenuto a darne immediata notizia al proprio datore di lavoro (dirigente o preposto), anche se l'incidente ha avuto conseguenze di lieve entità. Se non vi provvede, perde il diritto all'indennità economica temporanea che potrebbe eventualmente spettargli per i giorni antecedenti quelli in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza dell'infortunio. Inoltre, il lavoratore è tenuto a fornire al proprio datore di lavoro i certificati medici di inizio, continuazione e guarigione dall'infortunio. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Inail l'infortunio con prognosi superiore a tre giorni, entro due giorni da quello in cui ne ha avuto notizia, indipendentemente dalle valutazioni sulla sua indennizzabilità. La denuncia può avvenire anche per via telematica. In caso di infortunio dal quale sia derivata la morte o vi sia pericolo di morte, la denuncia va fatta tempestivamente entro le 24 ore dall'evento. Il datore di lavoro, ancora, entro due giorni, è tenuto a denunciare l'infortunio anche all'autorità di pubblica sicurezza del Comune nel cui territorio è accaduto l'evento, qualora abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. Che cosa fare in caso di malattia professionale. In caso di malattia professionale, il lavoratore, entro 15 giorni dal manifestarsi, la deve denunciare al proprio datore di lavoro presentando il relativo certificato medico, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo per il periodo precedente la denuncia. La malattia si considera manifestata dal 10 giorno successivo di completa astensione dal lavoro. Se non si determina astensione dal lavoro la denuncia pu essere fatta anche oltre i termini (i 15 giorni), dimostrando che la malattia stessa si è verifica entro i termini previsti o comunque ha un'origine professionale (sentenza corte costituzione n.206/1988). Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la denuncia della malattia professionale all'Inail entro i 5 giorni successivi a quello in cui il lavoratore ne ha fatto denuncia. Ad essa va allegato il certificato medico. E' possibile, effettuare la denuncia online e, in questo caso, dal prossimo 8 settembre, ci sono ipotesi per le quali il certificato medico non deve essere inviato. Infine, il medico che certifica una malattia professionale è tenuto a denunciarla al dpi competente (direzione provinciale del lavoro) qualora questa risulti inclusa nell'elenco approvato dal dm 27 aprile 2004. Tale provvedimento individua tre liste: la lista I con le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità; la lista TI con le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità; la lista III con le malattie la cui origine lavorativa è possibile Dall'8 settembre denunce senza certificato. La telematica ha contagiato anche gli adempimenti Inail, con un beneficio di semplificazione per le imprese e i consulenti. Dal 30 marzo 2004 opera la procedura telematica per l'invio/ricezione delle denunce di infortunio sul lavoro; dal 25 gennaio scorso, inoltre, i datori di lavoro e/o i loro delegati (consulenti del lavoro e altri professionisti) possono trasmettere online anche le denunce di malattia professionale (si veda tabella) L'avvio della procedura telematica ha prodotto la facilitazione del venir meno della trasmissione, all'Inail, del certificato medico. Cosa già successa per i certificati d'infortunio e che adesso l'Inail consente anche per i certificati di malattia. La novità è arrivata dalla pubblicazione, in gu, del dm del ministero del lavoro, al fine di razionalizzare la procedura , come si legge nella delibera n. 42/2010. Consiste nell'aggiunta di un periodo al comma 5, dell'articolo 53 del Tu Inail. La nuova disposizione stabilisce che, qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di malattia professionale per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta dell'istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.

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