Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Sabato, 18 Maggio 2024
News

"Certificazione più chiara"

fonte Italia Oggi, Gerardo Porreca / Sicurezza sul lavoro

15/02/2011 - Il Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ha introdotto un articolo per incentivare le imprese ad adottare un modello di organizzazione e di gestione applicando due modelli: le linee guida UNI-INAIL e/o OHSAS 18001:2007 e ciò sicuramente con l'obiettivo di ridurre i costi sociali ed economici derivanti dagli infortuni e dalle malattie professionali. Il Cnai ha chiesto un parere in merito all'ing. Gerardo Porreca, studioso ed esperto in materia. Crediamo che l'apporto di un professionista preparato sull'argomento possa offrire una visione d'insieme utile a capire l'argomento da diversi punti di vista. Quello che emerge chiaramente è la necessità di un controllo sulle certificazioni, di individuare i requisiti richiesti al personale delle commissioni tecniche eventualmente istituite presso gli organismi paritetici e l'organizzazione di un rigoroso sistema pubblico di vigilanza. «Per la certificazione e l'asseverazione dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgss) sembra che si stia rinercorrendo la stessa strada e che si stia rivivendo la stessa esperienza già fatta qualche tempo fa per quanto ha riguardato la formazione degli operatori della sicurezza sul lavoro e in particolare quella degli addetti (Aspp) e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione (Rspp). Infatti, in mancanza di precise regole, che a oggi non risultano essere state ancora fissate dagli organi competenti (ministero del lavoro e delle politiche sociali, commissione consultiva permanente, conferenza permanente per i rapporti fra stato, regioni e province autonome) ai quali in passato il legislatore in più circostanze ha affidato il compito di fissare delle modalità e di individuare delle regolamentazioni per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il timore che si avverte è che si possa innescare una vera e propria rincorsa a certificazioni e asseverazioni incontrollate dei sistemi di gestione della salute e sicurezza anche se in questo caso l'obiettivo è certamente meno «ambito», in quanto, a differenza della formazione che è stata resa obbligatoria per poter svolgere l'attività di prevenzione, la istituzione dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, benché tali sistemi siano considerati un mezzo importantissimo per la prevenzione nei luoghi di lavoro, è tuttavia facoltativa ed è anche, a dire il vero, poco «sentita» dalle aziende specie nell'ambito delle piccole e medie imprese. Basti pensare del resto che inizialmente, così come è possibile leggere nella bozza di quello che poi è diventato il digs 9/4/2008 n. 81/2008 contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, si voleva imporre tali sistemi di gestione alle aziende con un numero di addetti maggiore di mille, cosa che poi non è stata fatta però al momento dell'approvazione definitiva del testo. L'istituzione dei Sgss è stata introdotta con l'art. 30 del digs n. 81/2008 il quale ha anche fissato i requisiti essenziali che gli stessi devono possedere e ha inoltre attribuito a essi, purché «adottati ed efficacemente attuati», efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni introdotta con il digs 8/6/2001 n. 231 in caso di lesioni gravi e mortali subite in azienda dai lavoratori e collegate a violazioni di norme antinfortunistiche e di norme poste a tutela della loro salute. 11 legislatore quindi ha provveduto a dare indicazioni sul come realizzare tali modelli di gestione e con il comma 5 dell'art. 30 ha altresì espressamente attribuito una presunzione di conformità ai requisiti di cui allo stesso articolo ai modelli realizzati secondo gli indirizzi contenuti nelle Linee guida UNI-INAIL del 28/9/2001 o secondo gli standard OHSAS 18001:2007, per le parti corrispondenti (essendo non corrispondenti quelle relative alla istituzione di un organismo di controllo interno alla organizzazione oltre che di un codice di disciplina e di un sistema sanzionatorio interno), lasciando alla commissione consultiva permanente la facoltà di individuare altri modelli da ritenere conformi per le stesse finalità. Per quanto riguarda, invece, la verifica della effettiva istituzione e soprattutto dell'efficacia di tali sistemi, dalla lettura del digs n. 81/2008 discende che è stata indicata sostanzialmente una doppia strada: una è quella della «certificazione» dei sistemi, integrata con gli elementi di cui all'art. 30, che, benché non obbligatoria né esplicitamente richiesta, si ritiene essere comunque necessaria e fondamentale per potere poi eventualmente «reclamare» in sede giudiziaria l'esenzione delle responsabilità in caso di lesioni gravi e mortali subite dai lavoratori nell'ambito dell'azienda e collegate a violazioni di norme sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro e l'altra è quella che è stata indicata nell'art. 51 del stesso digs n. 81/2008, contenente i compiti degli organismi paritetici, il quale con il comma 3-bis, così come introdotto dal digs correttivo 3/8/2009 n. 106, ha stabilito che gli organismi paritetici, nell'ambito della loro attività di supporto alle imprese, possono rilasciare su richiesta delle stesse, una «asseverazione» sia dell'adozione che della efficacia dei modelli di gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 precisando finanche, a sottolineare l'importanza che si vuole attribuire alle stesse, che gli organi di vigilanza possano tenere conto di tali asseverazioni ai fini della programmazione delle proprie attività. Quindi certificazione o asseverazione. Per entrambe le strade è necessario comunque che si intervenga a stabilire delle regole ben precise perché le si possa percorrere entrambe correttamente. La chiarezza e la trasparenza dell'intero meccanismo è una condizione essenziale per il corretto funzionamento di tutto il processo. Da un lato, infatti, occorre provvedere a individuare e ad accreditare degli organismi da autorizzare per il rilascio delle certificazioni nonché a fissare delle rigorose procedure per una certificazione valida e qualificata e dall'altro, per quanto riguarda l'asseverazione da parte degli organismi paritetici, occorre imporre a questi, per ragioni di equità, il rispetto delle stesse procedure perché possano asseverare che i sistemi di gestione della sicurezza sottoposti al loro controllo siano rispondenti alle disposizioni di legge. È per questo del resto che il legislatore nell'affidare tale compito agli organismi paritetici ha voluto imporre che gli stessi lo possano svolgere solo istituendo «specifiche commissioni paritetiche tecnicamente competenti» (art. 51 comma 3-ter) e «purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro» (art. 51 comma 6) senza però precisare altro. Il pericolo è costituito da una potenziale crescita burocratica a discapito dell'efficienza dell'intero sistema. Si mira a un miglioramento dei tempi e delle modalità. Non possono certo essere previsti «rallentamenti» dell'intero processo. Anche qui quindi è necessario stabilire con chiarezza quali debbano essere queste competenze tecniche e quali i requisiti richiesti al personale delle commissioni tecniche eventualmente istituite presso gli organismi paritetici oltre che organizzare, così come purtroppo non è stato fatto per la formazione degli operatori della sicurezza, un rigoroso sistema pubblico di vigilanza al fine di evitare il rischio che si finisca con il produrre solo carta e che più che un meccanismo di «certificazione» si possa innescare quello che qualcuno ha avuto già modo di definire, con molto spirito, un meccanismo di cartificazione». Quindi certificazione o asseverazione. Per entrambe le strade è necessario comunque che si intervenga a stabilire delle regole ben precise perché le si possa percorrere entrambe correttamente. La chiarezza e la trasparenza dell'intero meccanismo è una condizione essenziale per il corretto funzionamento di tutto il processo. Da un lato, infatti, occorre provvedere a individuare e ad accreditare degli organismi da autorizzare per il rilascio delle certificazioni nonché a fissare delle rigorose procedure per una certificazione valida e qualificata e dall'altro, per quanto riguarda l'asseverazione da parte degli organismi paritetici, occorre imporre a questi, per ragioni di equità, il rispetto delle stesse procedure perché possano asseverare che i sistemi di gestione della sicurezza sottoposti al loro controllo siano rispondenti alle disposizioni di legge. È per questo del resto che il legislatore nell'affidare tale compito agli organismi paritetici ha voluto imporre che gli stessi lo possano svolgere solo istituendo «specifiche commissioni paritetiche tecnicamente competenti» (art. 51 comma 3-ter) e «purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro» (art. 51 comma 6) senza però precisare altro. Il pericolo è costituito da una potenziale crescita burocratica a discapito dell'efficienza dell'intero sistema. Si mira a un miglioramento dei tempi e delle modalità. Non possono certo essere previsti «rallentamenti» dell'intero processo. Anche qui quindi è necessario stabilire con chiarezza quali debbano essere queste competenze tecniche e quali i requisiti richiesti al personale delle commissioni tecniche eventualmente istituite presso gli organismi paritetici oltre che organizzare, così come purtroppo non è stato fatto per la formazione degli operatori della sicurezza, un rigoroso sistema pubblico di vigilanza al fine di evitare il rischio che si finisca con il produrre solo carta e che più che un meccanismo di «certificazione» si possa innescare quello che qualcuno ha avuto già modo di definire, con molto spirito, un meccanismo di cartificazione».

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1339 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino